Chiedere l'assegnazione di un alloggio

Descrizione

Chiedere l'assegnazione di un alloggio

Per chiedere l'assegnazione di un alloggio occorre presentare la domanda per l'assegnazione di un'unità abitativa destinata a servizio abitativo pubblico (Legge regionale 16/12/2005, n. 36, art. 20) entro i termini stabiliti dal bando comunale.

Approfondimenti

Per la domanda di assegnazione di un alloggio è previsto il pagamento di una marca da bollo di 16,00 €.

Requisiti

Il richiedente e i componenti del nucleo familiare, devono possedere i requisiti al momento della presentazione della domanda e dell’eventuale assegnazione

Per il solo richiedente:

  • essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all’Unione europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all’Unione europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale. 
  • avere la residenza o prestare attività lavorativa nell’ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi. Nell’ipotesi in cui il numero delle domande di assegnazione pervenute sia inferiore rispetto al numero degli alloggi disponibili, il Comune, al fine di assegnare gli alloggi residui, può ridurre il suddetto periodo sino ad un massimo di due anni previa autorizzazione regionale
  • avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune in cui si concorre per l’assegnazione, salva la possibilità per il Comune di estendere la partecipazione al bando anche a cittadini di altri Comuni della regione
  • avere un reddito del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE, non superiore al limite determinato dalla Giunta regionale. Tale limite è aggiornato, entro il 31 marzo di ciascun anno, sulla base della variazione assoluta dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell’anno precedente.

Per il richiedente e per ciascuno dei componenti del suo nucleo familiare:

  • non essere titolari di una quota superiore al 25% del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti. Il requisito si considera posseduto nel caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell’abitazione per effetto di provvedimento giudiziario
  • non aver riportato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni; tale requisito non si applica nell’ipotesi di intervenuta riabilitazione di cui agli art. 178 e 179 del Codice penale. Possono altresì beneficiare degli alloggi di edilizia sovvenzionata i soggetti che abbiano provveduto all’integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito, entrambi derivanti dai reati sopracitati
  • non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l’alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.